Delega fiscale e modifiche allo Statuto del contribuente: D.Lgs. approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio  (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Il testo del Decreto precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

 

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;

  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;

  • stabilisce il regime dell’annullabilità, in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;

  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;

  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);

  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;

  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;

  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;

  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il decreto legislativo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza.

 

Annullabilità: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio.

Nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità: l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tra le principale novità contenute nel testo del Decreto si rilevano anche:

  1. l’estensione dell’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili. Decorso tale termine, è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione;

  2. l’introduzione del principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta;

  3. il divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati;

  4. la rimodulazione del principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’UE, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa;

  5. l’introduzione del principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;

  6. la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e l’individuazione dei documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie e delle circolari;

  7. l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

 

Ebinter Bari: previsi rimborsi per le spese scolastiche

Dal 23 ottobre è possibile richiedere un rimborso di 150,00 euro per coloro che hanno sostenuto spese scolastiche per le scuole secondarie

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bari ha stanziato le risorse per sostenere parte del costo dell’istruzione dei figli dei lavoratori della provincia di Bari. Dal 23 ottobre al 31 dicembre 2023 è, infatti, prevista la possibilità di inoltrare la richiesta di erogazione di rimborsi del valore di 150,00 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o andranno a sostenere spese scolastiche per le scuole secondarie per l’anno scolastico 2023/2024. Requisito richiesto è essere lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del CCNL Terziario–Confcommercio, appartenenti ad aziende iscritte da almeno tre mesi ed in regola al momento di presentazione della domanda da parte del dipendente.
Tale misura ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie in un periodo storico in cui vi è un costante aumento del costo della vita. 

Studenti vittime di infortuni, pubblicato il decreto attuativo

Il provvedimento definisce i requisiti e delle modalità di accesso al Fondo per i familiari e la quantificazione del sostegno economico (D.M. 25 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre il decreto recante la Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato.

Il provvedimento è composto di 7 articoli e garantisce un sostegno economico fino a 200.000 euro per ciascun infortunio mortale esenti da tassazione ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente (articolo 1).

Le somme erogate sono cumulabili con l’assegno una tantum dell’INAIL per gli assicurati (articolo 2).

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l’anno a partire dal 2024) per poter accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018.

I familiari superstiti

Il sostegno economico spetta con parità di diritto (articolo 3): al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza dei soggetti indicati gli aventi diritto sono i genitori, anche adottanti, nonché i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell’evento lesivo.

In mancanza anche di questi ultimi, gli aventi diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima dell’evento lesivo. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

Le modalità di accesso

Il sostegno economico viene erogato, previa istanza, entro 30 giorni dall’accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative (articolo 4). In attesa della predisposizione da parte dell’INAIL dell’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, l’istanza deve essere presentata all’Istituto o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell’evento lesivo.

Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, l’istanza dovrà essere presentata, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere formulata, mediante la modulistica allegata al decreto.

 

 

 

CCNL Panifici (Federpan.): scatta da ottobre un aumento retributivo mensile di 50,00 euro

L’importo stabilito è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti

Con comunicato diffuso nei giorni scorsi la Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri ed affini ha reso noto che la Commissione Nazionale di Indirizzo e Programmazione, nel corso della riunione del 27 settembre, ha dato il via libera all’aumento retributivo di 50,00 euro lordi mensili, a partire dalle retribuzioni del mese di ottobre. L’importo è uguale per tutte le categorie ed i livelli contrattuali dei lavoratori dipendenti. Nello specifico l’importo è da considerare un’erogazione assorbibile dai futuri aumenti contrattuali ancora da definire, e dovrà essere inserito nella busta paga sotto la voce “superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali”. 
L’aumento in questione era stato già discusso e deliberato dall’Assemblea Ordinaria Federale del 25 giugno e motivato dalla necessità di un adeguamento anche parziale delle retribuzioni, per venire almeno parzialmente incontro ai lavoratori del settore che, a causa dell’inflazione, avevano visto fortemente ridotto il loro potere d’acquisto. 

La Commissione Nazionale, con questo primo incremento contrattuale, ha ritenuto di dover dare un primo segnale di attenzione ai propri collaboratori. L’Assemblea Ordinaria federale aveva invece rinviato l’applicazione dell’incremento in questione, dando mandato alla Presidenza di verificare un eventuale avvio di trattativa di rinnovo entro il mese di settembre. Non essendosi verificata tale condizione, la Commissione Nazionale ha dato il via libera all’erogazione dell’aumento in questione. 

PMI: termini e modalità di presentazione domande del “Voucher per consulenza in innovazione”

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fissato i termini e le modalità di invio delle domande riguardanti l’accesso alle agevolazioni del “Voucher per consulenza in innovazione” per le piccole e medie imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 20 ottobre 2023).

Con il Decreto direttoriale 16 ottobre 2023 del MIMIT sono stati disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti di impresa che operano sul territorio nazionale, al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

 

L’apertura dello sportello “Voucher per consulenza in innovazione fa seguito, infatti, all’avviso pubblico del MIMIT riguardante la costituzione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza accreditate che dovranno supportare le imprese beneficiarie del voucher nei progetti di innovazione tecnologica e, nello specifico, nell’applicazione delle seguenti tecnologie abilitanti: big data e analisi dei dati, cloud, fog e quantum computing, cyber security, tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa tridimensionale, internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali, programmi di digital marketing, programmi di open innovation. Tale elenco è consultabile esclusivamente dalle imprese che presenteranno istanza per le agevolazioni.

 

Il “Voucher”, concedibile in regime de minimis, consisterà:

  • per le micro e piccole imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro;

  • per le medie imprese in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro;

  • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro.

Il soggetto proponente potrà presentare domanda esclusivamente tramite procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura sul sito del MIMIT, compilando la domanda di accesso alle agevolazioni dal 26 ottobre al 23 novembre 2023 e poi presentandola a partire dal 29 novembre 2023.

Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

 

EBT Sondrio: erogati contributi per materiale scolastico ai dipendenti del settore turismo e terziario

Stanziati contributi scolastici per i figli di lavoratori aderenti all’Ente Bilaterale

Contributo acquisto Materiale Didattico Scuole Elementari (Primarie)
Ai lavoratori delle aziende aderenti da almeno tre mesi all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio, che abbiano figli iscritti alla Scuola Primaria di Primo Grado (Elementare) Pubblica ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per il materiale didattico richiesto dalla scuola elementare fino a massimo di euro 50,00 annui.
Qualora lo scontrino fiscale rilasciato per le medesime spese comprenda altre voci rispetto a quelle previste, devono evidenziarsi solo quelle relative al sussidio.
Le domande per il contributo vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Per le cosiddette “Scuole senza zaino” deve aggiungersi:
– la documentazione comprovante il tipo di scuola (Regolamento o Riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito);
– l’autocertificazione del genitore delegato ad acquisire gli importi, indicante la motivazione e da chi è stato delegato;
– la copia del bonifico al genitore delegato, con la causale de versamento per acquisto materiale didattico.
Libri di Testo Scuole Medie
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Libri di Testo Scuole Superiori
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Borsa di Studio Frequenza Universitaria – Iscrizione al 2° anno
Ai dipendenti o ai loro figli aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato tutti gli esami del primo anno e che si siano iscritti al secondo anno universitario 2023-2024, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato. L’importo del contributo risulta essere pari ad euro 700,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Borse di Studio per Laurea
Ai dipendenti o ai loro figli, aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato con profitto i corsi regolari di studio presso gli Istituti Universitari e conseguito la laurea nell’anno in corso, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato (di natura triennale o quinquennale). L’importo del contributo è essere pari ad euro 1.000,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Contributo Trasporto Scolastico
Ai dipendenti del settore Commercio o Turismo della Provincia di Sondrio assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo lavorativo di almeno 3 mesi all’anno (periodi cumulabili), per il trasporto scolastico dei figli che frequentano le Scuole Pubbliche (esclusi gli Atenei), viene corrisposto un contributo le cui domande devono esser presentate dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023, accolte in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Questo non può esser richiesto se è stato già ottenuto da un altro Ente, Comune, Regione, Stato, ecc.
I sussidi ed i contributi vengono attribuiti in base al numero di protocollo fino ad esaurimento dei fondi o in presenza di particolari requisiti richiesti (votazione per borse di studio). Ai fini della validità della domanda non devono passare 6 mesi dalla data dell’ultima fattura o ricevuta. La Commissione Sussidi e Contributi dell’Ente Bilaterale, al ricevimento delle domande, provvede all’analisi ed all’eventuale erogazione del contributo.
Da ultimo, l’Ente comunica che non vengono ammesse domande incomplete oppure prive degli elementi richiesti nei singoli regolamenti dei relativi sussidi e contributi, ed altresì che devono esser inviate entro e non oltre i termini previsti.

Flussi, semplificata la generazione del codice fiscale per i lavoratori stranieri

Dal 25 settembre è operativa la nuova funzionalità telematica di rilascio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023).

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0 tramite propria circolare n. 5467/2023. A rilanciare la notizia è stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (sito istituzionale del Ministero dell’interno) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Cessa, pertanto, la procedura per cui ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Permane, invece la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo ufficioinformaticodlci@interno.it

CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

CCNL Vigilanza Privata: incontro al Ministero del Lavoro

Incontro tra sindacati e associazioni datoriali sulla necessità di adeguare gli stipendi 

A seguito della richiesta dei sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le sigle sindacali e l’associazione datoriale al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore, considerate troppo inferiori alla media e previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Le richieste dei sindacati, durante l’incontro, sono state:
– la necessità di assicurare un aumento contrattuale, in primis adeguando le retribuzioni del livello D dei servizi di sicurezza in linea con i recenti pronunciamenti e indirizzi formulati;
– la necessità di riadeguare le retribuzioni delle guardie giurate;
– valutare la possibilità di procedere ad ulteriori aumenti contrattuali con gradualità.

Omessa fatturazione e omessa presentazione della dichiarazione IVA: sanzioni e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili e omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Agenzia delle entrate, risposta 20 ottobre 2023, n. 450).

L’Agenzia delle entrate esordisce in risposta al primo quesito dell’istante sull’importo dell’IVA da versare, ricordando che, al fine di garantire che l’imposta gravi unicamente sul consumatore finale, la stessa è caratterizzata da uno specifico meccanismo: la rivalsa.

Tale meccanismo consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo sino al consumatore finale, il quale rimane, in ultimo, inciso dalla stessa.

A questo fine, l’articolo 18 del Decreto IVA, prevede che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile debba addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Inoltre, secondo la direttiva UE 2006/112, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendo un’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durante l’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il prezzo concordato (e, nel caso di specie, incassato) per il servizio reso, inizialmente non fatturato, vada inteso come comprensivo dell’IVA laddove il cessionario/committente non possa esercitare la relativa detrazione e al netto della stessa in ipotesi contraria.

 

Successivamente, l’Agenzia cita l’articolo 9 del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale chi non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di IVA ovvero i libri, i documenti e i registri, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 

Alla luce di ciò, l’istante potrà procedere a regolarizzare la propria posizione anche ai fini della sua contabilità, istituendo i libri ed i registri necessari, nonché emettendo le fatture per le operazioni poste in essere, con contestuale versamento di una sanzione, ridotta in base alla previsione dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per ciascun periodo d’imposta sanato.

 

Riguardo alla dichiarazione di inizio/variazione di attività, le Entrate menzionano l’articolo 35 del Decreto IVA, ai sensi del quale i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro 30 giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’IVA della medesima Agenzia. Da tale dichiarazione devono risultare:

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

  • per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

  • il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

  • ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

Precisa l’Agenzia che la presentazione tardiva, seppur spontanea, della suddetta dichiarazione è sempre sanzionabile, con l’effetto che, al fine di evitare tale esito, il ravvedimento risulta imprescindibile. Inoltre, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 ed è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l’altro, per ciascun periodo d’imposta:

  • emettere le fatture trascurate;

  • comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione;

  • presentare la relativa dichiarazione IVA e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

In particolare, l’omessa fatturazione, l’omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e l’omesso versamento dell’IVA dovuta possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Mentre, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, il versamento integrale delle relative imposte comporta l’applicazione della sanzione fissa solo nell’ipotesi in cui detto versamento sia stato effettuato entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto. Una volta scaduto il suddetto termine, infatti, anche se fosse riscontrato il versamento del debito d’imposta da parte del contribuente, andrebbe applicata la sanzione proporzionale.