ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025



Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA


Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.


Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.


Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.


Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.


Minimi retributivi























































































Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione
































Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: siglato il verbale di accordo sull’EVR 2025



Determinato il valore dell’EVR per i lavoratori delle imprese artigiane che operano nel settore dell’edilizia della provincia di Piacenza


Nel mese di luglio 2025, le Organizzazioni datoriali Edili Artigiane di Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato un verbale di accordo in materia di determinazione dell’EVR per l’anno 2025. 


Pertanto, essendo risultati positivi 3 dei 4 indicatori territoriali che raffrontano il valore medio del triennio 2022-2024 sul triennio 2021-2023, il valore dell’EVR sarà pari al 75%.


































Livello EVR annuo intero (75%) EVR annuo ridotto (65%)
7 618,97 402,33
6 551,78 358,66
5 459,86 298,91
4 428,80 278,72
3 398,60 259,09
2 358,21 232,84
1 306,56 199,26

Tali importi sono erogati con le competenze del mese di luglio 2025 in un’unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio – luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025.

CCNL Scuola: incontro per la trattativa di rinnovo del contratto

Le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali della scuola e l’Aran nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 2022/2024, con riferimento al personale docente e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. La Uil Scuola Rua ha ribadito le proposte già avanzate sin dall’apertura del tavolo, rivendicando il pieno ritorno alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la mobilità professionale verso l’estero, nonchè la disciplina del rapporto di lavoro per il personale in servizio all’estero.

Le OO.SS. hanno sottolineato, in materia di contrasto tra norma contrattuale e D.Lgs. n. 64/2017, le disparità di trattamento derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 64/2017, cui si aggiungono ulteriori disomogeneità generate da interpretazioni non univoche e da recenti pronunce giurisprudenziali. Tali sentenze hanno infatti riconosciuto la perdurante validità di alcuni principi contrattuali, compresi quelli relativi al mandato all’estero disciplinato dal CCNL.

Sono state inoltre presentate proposte sostanziali di modifica anche sul piano delle relazioni sindacali, dei livelli di contrattazione integrativa, della partecipazione e degli impegni legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e ai progetti per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche su questi aspetti, però, la risposta dell’Aran è stata negativa. Per l’Agenzia, infatti, le norme contrattuali sarebbero state superate dalla L. n. 107/2015 e dal D.Lgs. n. 64/2017, che rimandano la regolazione dei rapporti di lavoro al MAECI, negando di fatto la validità delle tutele e delle prerogative sindacali previste dal CCNL.

In conclusione le Sigle Sindacali hanno rivendicato con determinazione il diritto del personale scolastico all’estero a essere tutelato dalle regole del contratto collettivo, al pari del personale in servizio sul territorio nazionale.

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

CCNL Cinematografia: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti a regime pari a 360,00 euro

L’accordo introduce aumenti, nuove figure professionali e il livello 6S

Il 23 luglio scorso, come da comunicato della Uilcom-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cinematografia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

 

Tra le novità previste dall’accordo si segnalano: classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali; introduzione del livello 6S e aumenti retributivi a regime pari a 360,00 euro per il 4° livello, divise in 5 tranches:
45,00 euro dal 1° gennaio 2025;
45,00 euro dal 1° gennaio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2027;
90,00 euro dal 1° gennaio 2028.

 

Resta in sospeso il discorso sui lavoratori autonomi che operano nelle aziende di post-produzione. A tal proposito, è stato calendarizzato un incontro specifico per il prossimo 30 luglio. 

Per quanto concerne l’approvazione dell’ipotesi, invece, questa verrà sottoposta al vaglio delle assemblee che si terranno a settembre. 

INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025



Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025


Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.


Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.


Importi orari EVR operai 

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato


























Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 


Importi orari EVR operai – misura ridotta

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta


























Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro

 

CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione



Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027


Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.


 


Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.


 


Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.


 


Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.
































Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00































Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.


 


Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.


 


Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 


 


Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026. 

Lavoratori malati oncologici: conservazione del posto di lavoro e permessi

 

Pubblicata sulla G.U. del 18 luglio 2025 la legge sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Legge 18 luglio 2025, n. 106).

 

Entrerà in vigore il prossimo 9 agosto la Legge n. 106/2025 contenente disposizioni in favore dei lavoratori malati oncologici o affetti da malattie invalidanti e croniche relativamente alla conservazione del posto di lavoro e al riconoscimento di permessi retribuiti per effettuare esami e cure mediche.

 

In particolare, soggetti destinatari delle norme in questione, sono i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. 

 

I lavoratori interessati possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge prevede, inoltre, un diritto all’accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, ove la prestazione lavorativa lo consenta, una volta decorso il periodo di congedo.

 

I medesimi soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 2, hanno anche diritto di fruire – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento di un’indennità economica (determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia) e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

 

Anche in questo caso, occorre che le visite e gli esami siano prescritti da un medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

 

Nel settore privato, l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

 

La Legge contiene poi ulteriori disposizioni riguardanti la creazione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, e la gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS.